
10 Mar Taranto escluso: ecco le motivazioni. Cerchiamo di fare chiarezza
L’esito, ormai acquisito e digerito anche abbastanza velocemente, non cambia. Taranto escluso dal campionato ed “ora in attesa di giudizio” per ciò che sarà il futuro. Le motivazioni riportate nella sentenza emessa dal Tribunale Federale, oltre all’addio forzato al calcio professionistico, ed alle inibizioni di vari dirigenti (3 anni per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, 1 anno per Campbell e 6 mesi per Acquaviva), portano alla luce ulteriori dettagli.
Nelle motivazioni, rese pubbliche oggi, 10 marzo si legge che, per il pagamento di ritenute Irpef e dei contributi Inps (nella fattispecie ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024, ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 dovuti a due tesserati, contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione in essere), “La Società ha posto in essere una procedura di pagamento non consentita dalla legge. Tale procedura, alla luce delle quietanze dei modelli F24 depositate dalla Società in data 19 febbraio, relative a versamenti eseguiti in data 17 febbraio, e di un contratto di surroga sempre depositato in pari data, è consistita nel compensare i propri debiti con presunti crediti erariali di una società terza che si sarebbe quindi accollata i debiti del TARANTO nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Peraltro la compensazione ha interessato crediti e debiti fra loro disomogenei in quanto i debiti per ritenute Irpef e contributi INPS sarebbero stati assolti mediante pretesi crediti (della società accollante il debito) relativi a eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati e somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale”.
In soldoni, il Taranto avrebbe provato a “pagare” le Ritenute Irpef ed i Contributi Inps con una modalità non ammessa dalla Legge italiana, ovvero attraverso una società non riconducibile al club jonico, che avrebbe deciso di accollarsi i debiti contratti dal Taranto Fc 1927 con AdE ed Inps.
Questo tipo di procedura, oltre a non essere contemplata dalla giurisprudenza, riguardava generi di crediti differenti tra loro: la cifra da corrispondere risultava essere relativa alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS, mentre il credito che la società terza intendeva utilizzare, era relativo ad eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e somme a titolo di imposte erariali, rimborsate dal sostituto d’imposta (in questo caso il soggetto che avrebbe voluto accollarsi i debiti del Taranto Calcio) a seguito di assistenza fiscale.
Ad ogni modo la Co.Vi.Soc. ha ritenuto di dover acquisire a tal proposito il parere dell’Agenzia delle Entrate che può riassumersi così:
1 – i crediti d’imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi);
I crediti derivanti da Ritenute Irpef ed i Contributi Inps, si possono usare in compensazione ma può farlo solo il soggetto che li ha maturati, nei mesi successivi e non per pagare debiti di altri soggetti o altro genere di debiti diversi dalle ritenute
2 – i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 indicato e prodotto, che non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria);
Nelle specifiche però ciò che balza agli occhi è come venga sottolineato che I crediti che General Service S.r.l intendeva utilizzare sostituendosi al Taranto Calcio, al di là della possibilità di poter effettuare o meno il pagamento in base a quanto previsto dalla legge, non siano però emersi né nella dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 indicato e prodotto, che tra l’altro non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate e che non è presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.
3 – l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo ma, come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante.
Nel terzo punto invece viene spiegato come in ambito tributario un soggetto terzo possa accollarsi i debiti di un terzo, ma che il pagamento non può avvenire attraverso crediti vantati nei confronti dello Stato, ma solo mediante un pagamento diretto.
Niente da particolarmente articolato da spiegare invece relativamente ai versamenti di ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025, ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nella mensilità di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato, ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022 e contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025, risultati completamente omessi.